IL FONDAMENTO GIURIDICO: Perché l'uccisione "non necessaria" è un crimine.
INTRODUZIONE: Questa non è una semplice raccolta firme. È un'azione legale e costituzionale basata su un principio incontrovertibile: se esiste un'alternativa incruenta, l'uccisione di un animale non è una necessità, ma una scelta arbitraria. E la legge italiana vieta le uccisioni "senza necessità" (Art. 544 bis c.p.).
Di seguito riportiamo il testo integrale della Petizione depositata alle Camere (ex Art. 50 Cost.) e i dossier tecnico-scientifici a supporto.
1. IL TESTO UFFICIALE INVIATO AL PARLAMENTO - 9 dicembre 2025
Illustrissimo Signor Presidente del Senato della Repubblica,
Illustrissimo Signor Presidente della Camera dei Deputati,
ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, il sottoscritto Giovanni Peroncini, in qualità di cittadino della Repubblica e Portavoce del progetto "Tribunale Laura Girardello", sottopone alla Vostra attenzione la seguente petizione per richiedere provvedimenti legislativi urgenti.
OGGETTO: PETIZIONE PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ALIMENTAZIONE CARNEA COME "NON NECESSITÀ" E CONSEGUENTE REVISIONE DELL'ART. 19-TER DISP. COORD. C.P. ALLA LUCE DEI NUOVI ARTT. 9 E 32 DELLA COSTITUZIONE.
Il sottoscritto cittadino italiano,
PREMESSO CHE:
SOTTO IL PROFILO ETICO-FONDATIVO: La scelta di incardinare questa richiesta sull’alimentazione è motivata dal fatto che essa non rappresenta una semplice abitudine, ma costituisce la "Suprema Realtà" di violenza cruenta. L'uccisione per scopi alimentari è il "Top Esemplare" della sopraffazione: la matrice originaria. Ponendo in relazione questa verità assoluta con l'ordinamento vigente, si ritiene che finché questa violenza primaria sarà accettata e normalizzata, tutte le altre forme di violenza sociale e civile saranno solo logiche e inevitabili conseguenze. Colpire qui, rivedendo il concetto di "necessità" nell'Art. 544 bis, significa colpire la radice del male, non i suoi rami.
SOTTO IL PROFILO PENALE: L'articolo 544-bis del Codice Penale punisce con la reclusione chiunque cagioni la morte di un animale "per crudeltà o senza necessità". La Giurisprudenza di Legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui il concetto di "necessità" non è discrezionale, ma comprende esclusivamente lo stato di necessità (Art. 54 c.p.) o situazioni eccezionali volte a evitare un pericolo imminente o un danno grave altrimenti inevitabile. Attualmente, la macellazione deroga a questo principio solo in virtù di leggi speciali che la petizione intende mettere in discussione.
SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO: Sebbene il Codice Civile abbia storicamente inquadrato gli animali nella categoria dei beni mobili (res), l'evoluzione normativa europea e nazionale impone un cambio di paradigma. Il Trattato di Lisbona (art. 13 TFUE) definisce gli animali come "esseri senzienti". Persistere nel trattare l'animale da allevamento come mero "prodotto" industriale, ignorando la sua capacità di sentire dolore, crea un conflitto insanabile con i principi generali dell'ordinamento che vietano l'abuso del diritto e gli atti emulativi (art. 833 c.c.), laddove l'atto di uccidere non sia giustificato da un interesse prevalente e vitale.
SOTTO IL PROFILO COSTITUZIONALE: La Legge Costituzionale 1/2022 ha riformato l'Articolo 9 della Costituzione, inserendo tra i Principi Fondamentali la tutela "dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e demandando alla legge la tutela degli animali. Ciò definisce un nuovo assetto assiologico in cui la vita animale non è più un bene disponibile ad libitum, ma un valore costituzionale primario che non può essere sacrificato per abitudini non necessarie.
SOTTO IL PROFILO SCIENTIFICO E SANITARIO: Le massime autorità scientifiche internazionali e nazionali (tra cui l'Academy of Nutrition and Dietetics e la SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana) riconoscono che una dieta vegetale ben pianificata è adeguata in tutte le fasi del ciclo vitale, garantendo salute e benessere. Parallelamente, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC/OMS) ha classificato le carni lavorate come cancerogene (Gruppo 1) e le carni rosse come probabili cancerogene (Gruppo 2A), rendendo l'alimentazione carnea potenzialmente lesiva anche dell'Art. 32 della Costituzione (Diritto alla Salute).
CONSIDERATO CHE:
Sussiste nell'ordinamento italiano una contraddizione logico-giuridica insanabile:
- La legge penale (Art. 544-bis c.p.) vieta l'uccisione di animali se non è strettamente "necessaria" (inevitabile).
- La scienza dimostra inconfutabilmente che nutrirsi di animali non è biologicamente necessario per la sopravvivenza umana (ed è anzi potenzialmente dannoso).
- Pertanto, l'uccisione di animali a fini alimentari avviene oggi in assenza di necessità biologica. Essa viene perpetuata non per esigenze di sopravvivenza, ma per logiche di puro profitto economico, mode indotte, conformismo sociale e per un'inerzia mentale che ostacola il cambiamento, protetta da una deroga normativa speciale (Art. 19-ter disp. coord. c.p.) che sottrae la macellazione all'applicazione dell'Art. 544-bis c.p.
RILEVATO CHE:
L'attuale sistema giuridico continua a considerare "necessario" ciò che è scientificamente "opzionale" e costituzionalmente "dannoso" (per l'ambiente e gli animali, ex Art. 9 Cost.). Si configura così un paradosso in cui lo Stato tutela la vita dell'animale come principio fondamentale, ma ne autorizza contemporaneamente la soppressione sistematica per un bisogno (alimentazione carnea) che non possiede i requisiti di inevitabilità richiesti dalla legge penale.
CHIEDE AL PARLAMENTO
Di intervenire legislativamente per risolvere tale antinomia sistemica, mediante:
- IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLA "NON NECESSITÀ": L'emanazione di un atto di indirizzo o norma che recepisca le evidenze scientifiche, stabilendo formalmente che l'alimentazione a base di derivati animali non costituisce "necessità" ai fini della scriminante giuridica, essendo disponibili alternative incruente, accessibili e salutari.
- LA REVISIONE DELL'ART. 19-TER DISP. COORD. C.P.: La modifica o l'abrogazione progressiva dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento del Codice Penale, nella parte in cui sottrae a priori la macellazione industriale al vaglio di "necessità" previsto dall'art. 544-bis c.p., ponendo fine all'automatismo che rende lecita l'uccisione di esseri senzienti per mere finalità di mercato.
- L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E TUTELA: L'avvio di una transizione normativa che disincentivi le pratiche alimentari basate sull'uccisione non necessaria di animali, promuovendo modelli nutrizionali conformi alla tutela della salute pubblica (Art. 32 Cost.) e alla tutela degli animali e dell'ambiente (Art. 9 Cost.).
- L'AVVIO di un processo legislativo volto a riconoscere che la violenza sugli animali è l'archetipo di ogni violenza e, come tale, va superata per l'evoluzione civile della nazione.
Per l'approfondimento delle basi tecnico-giuridiche e scientifiche a sostegno della presente istanza, a cura di Simbioscienza (Progetto Tribunale Laura Girardello), si rimanda alla documentazione consultabile al seguente indirizzo web: [https://www.tribunale-laura-girardello.it/la-non-necessita]
Il primo firmatario:
Giovanni Peroncini
Portavoce del Progetto
“Tribunale Laura Girardello”
2. DOSSIER TECNICO-GIURIDICO E SCIENTIFICO
A supporto della nostra istanza, il Progetto Tribunale Laura Girardello - Simbioscienza deposita le seguenti analisi, che decostruiscono l'alibi della necessità biologica 📄 [LINK]